19 maggio 2010
Cancellazione gratuita delle “mini ipoteche”
Come ormai noto, dal 22 febbraio non è più possibile accendere iscrizioni ipotecarie quando gli importi a ruolo non superano gli 8 mila euro. Conseguentemente per le iscrizioni pregresse si potrà chiedere la cancellazione dell'ipoteca. Al fine di potersi avvalere di quest'ultima possibilità i contribuenti interessati dovranno attivarsi direttamente presso gli sportelli delle società del gruppo Equitalia presentando un'apposita istanza di riesame della loro posizione. Si rende noto che i comportamenti delle società di riscossione si sono già uniformati su tutto il territorio italiano adeguandosi alle regole contenute nella sentenza delle SS.UU. della Cassazione del 22 febbraio n. 4077/2010 con la quale è stata sancita l’illegittimità delle ipoteche iscritte sui beni immobili se il debito è inferiore agli 8 mila euro. Nessuna iscrizione ipotecaria sui beni immobili del debitore viene attivata, neppure a titolo di misura cautelare, senza che alla stessa segua poi l'espropriazione, quando il carico iscritto a ruolo sia inferiore agli 8 mila euro. Relativamente all'istanza di riesame la presentazione della stessa può consentire ai contribuenti uno sgravio degli importi da corrispondere rispetto al recente passato. Con tale istanza infatti il contribuente non farà altro che avvisare l'agente della riscossione dell'insussistenza dei presupposti per il mantenimento della particolare misura cautelare precedentemente adottata chiedendone al tempo stesso la cancellazione d'ufficio. L’agente della riscossione provvederà a tale atto solo dopo aver effettivamente verificato la posizione del contribuente e l'esatto adempimento dello stesso in ordine alle somme iscritte nei ruoli. Una volta effettuata la cancellazione d'ufficio dell'ipoteca iscritta sui beni immobili del debitore la società concessionaria della riscossione provvederà ad informare il contribuente stesso tramite il recapito indicato nell’istanza stessa. La tempestiva notizia dell'avvenuta cancellazione è un elemento di indubbia importanza per il contribuente. Infatti, spesso, la presenza di un'iscrizione ipotecaria da parte delle società della riscossione è fonte di molteplici problematiche per il debitore. Si pensi, ad esempio, alla presenza di garanzie per fidi bancari o simili e alle conseguenza che possono derivare in tema di merito creditizio dall'iscrizione delle misure cautelari sull'immobile da parte di Equitalia. In queste situazioni per il debitore la cancellazione dell'ipoteca da parte della società della riscossione può costituire una vera e propria ancora di salvezza.
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