12 maggio 2010
Contratti in Cina: le leggi di riferimento
Non basta essere di nazionalità straniera per sottoscrivere in Cina un accordo di diritto diverso da quello cinese. E l’assunto va tenuto nella dovuta considerazione quando si tratta di redigere i contratti tra società cinesi e straniere – o tra società straniere ma tra loro di diversa origine – in Cina. E dunque di individuare la più idonea normativa di riferimento: quella che si conferma decisiva nel malaugurato, ma non impossibile, caso di controversie. Sull’argomento la Suprema Corte del Popolo cinese ha promulgato di recente nuovi provvedimenti, validi non solo in Cina, ma anche nelle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao. Tranne rare eccezioni in cui c’è il vincolo stringente di applicare la legge cinese, la casistica risulta piuttosto articolata, con chiare indicazioni sulle più opportune “leggi dominanti o prevalenti”. Le nuove disposizioni hanno il merito di fare chiarezza su una materia che in precedenza poteva contare solo su vaghi articoli del Codice civile e della legge sui contratti. I nuovi provvedimenti, che non mancano di tenere conto delle problematiche di diritto internazionale civile e commerciale connesse ai contratti con stranieri, risultano più flessibili e alla fine più efficaci nelle diverse circostanze. Nel caso possono addirittura sopperire a sviste o a mancanze delle parti contraenti. Accordi da inquadrare Il carattere fondamentale di un’intesa tra parti tra loro straniere sta proprio nella sua portata transnazionale e nella conseguente diversificazione delle giurisdizioni di riferimento. La legge prevalente può essere allora, a seconda dei casi, quella cinese o dei paesi di origine dei contraenti, così come previsto nelle stesse normative promulgate in materia dalla Repubblica popolare e come confermato dalla pratica giudiziaria. Non diversamente si possono eleggere sedi diverse da quelle cinesi per condurre eventuali arbitrati. Un concetto va comunque subito chiarito. Non tutti i contratti contenenti riferimenti a paesi diversi dalla Cina debbono per forza di cose avere portata transnazionale. E tuttavia solo questi ultimi possono essere stipulati sotto l’egida di leggi diverse da quelle cinesi. L’obbligo della legge cinese In forza dell’articolo 126 della legge sui Contratti un’intesa siglata in Cina con o tra controparti straniere ha comunque l’obbligo di essere stipulata ai sensi del diritto cinese quando abbia per oggetto iniziative imprenditoriali in partecipazione, come le joint-venture, sia societarie sia contrattuali, oppure progetti di cooperazione nella perlustrazione e sfruttamento di risorse naturali.. Il principio dell’interesse La legge del luogo dove si svolge l’attività Quando le parti non abbiano a tempo debito operato la loro scelta e quando non si sia raggiunta neppure un’intesa successiva sulla legge prevalente, si deve per forza di cose guardare al diritto del paese più interessato al contratto per inquadrare la materia e prendere quindi una decisione sulla controversia. Nel provvedimento si legge che sarà la corte, sulla base delle caratteristiche del contratto, della portata degli obblighi cui sono impegnati i contraenti e dei paesi più e meno coinvolti nell’accordo, a individuare la legge di riferimento come quella dove fisicamente si sviluppa la parte più significativa dell’attività. FONTE CHINA CONSULTANT
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