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17 marzo 2010

FRIULI VENEZIA GIULIA - Agevolazioni contributive a favore delle imprese

Pubblicato il regolamento che disciplina, in attuazione anche dell'articolo 2, comma 2, lettera o) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, i criteri e le modalità di ammissione alle agevolazioni contributive previste dall'art. 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 a favore delle imprese che occupano meno di 250 dipendenti e che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato personale dirigenziale privo di occupazione. L'agevolazione prevista consiste nella riduzione del 50%, per un periodo massimo di 12 mesi, dei contributi complessivamente dovuti agli enti di previdenza pubblici per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale privo di occupazione da parte di imprese con meno di duecentocinquanta dipendenti. L'agevolazione compete sulle quote a carico sia del datore di lavoro che del dirigente e riferite alla parte previdenziale ed assistenziale con esclusione delle aliquote riscosse dagli enti previdenziali in qualità di esattori. Il beneficio si realizza mediante conguaglio con i contributi che le imprese assumenti versano mensilmente all'INPS e annualmente all'INAIL. L'agevolazione contributiva non può superare, per ciascun dirigente assunto, il tetto massimo di 20.000,00 euro nell'arco di 12 mesi. Possono beneficiare delle agevolazioni contributive le imprese ed i loro consorzi, in possesso dei seguenti requisiti: - risultare iscritti al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale; - rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori; - non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di contributo, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede il contributo. Le domande di assunzione sono presentate sulla modulistica predisposta entro il termine del 15 ottobre di ciascun anno