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2 luglio 2010

Imprese in crisi, dal 5 luglio accesso al Fondo

Dal 5 luglio le imprese di medie e grandi dimensioni che attraversano un temporaneo momento di crisi, potranno nuovamente avere accesso a un'importante forma di sostegno finanziario. È stato, infatti, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 146 di venerdì scorso il decreto attuativo, disciplinante i criteri e le modalità di funzionamento, per l'anno in corso, del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti della comunità europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Il provvedimento fa seguito alla pubblicazione della delibera Cipe del 18 dicembre 2008 n. 110 che, dopo un periodo di empasse, ha riorganizzato le procedure di accesso al predetto strumentò, previsto dal nostro ordinamento comunitario. L'accesso al fondo è riservato alle imprese organizzate in forma di società di capitali che, alla data di presentazione della domanda, rispettino congiuntamente le seguenti condizioni: - si trovino in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (C244/2004); - abbiano un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta, calcolati secondo i criteri di cui al decreto del ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005 e rientrino nella definizione di media impresa e grande impresa; - non siano operanti nei settori del carbone, dell'acciaio, della pesca, dell'acquacoltura e agricolo. Sono, comunque, ammesse le imprese operanti nei settori della commercializzazione e della trasformazione agroalimentare. Le risorse del fondo possono essere destinate a due distinte tipologie di intervento: - gli aiuti per il salvataggio, che consistono in un sostegno finanziario temporaneo e reversibile, della durata massima di sei mesi, finalizzato a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione; - gli aiuti per la ristrutturazione che, invece, sono basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. In entrambi i casi, il sostegno a valere sul fondo è concesso nella forma di una garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese. Queste ultime, però, all'atto della richiesta, non dovranno, comunque, trovarsi in stato di insolvenza. Le domande per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, verranno accolte fino ad esaurimento del Fondo, e esaminate in base all'ordine di arrivo. Le domande pervenute successivamente alla comunicazione di esaurimento del Fondo saranno considerate irricevibili e restituite al mittente.