23 luglio 2010
MANOVRA - Sconto sui fondi alla «rete»
La quota di utili che l'imprenditore destinerà agli investimenti previsti da un programma inserito in un contratto di rete stipulato con altre aziende del settore non concorrerà al reddito d'impresa fino al 2012. L'importo non potrà tuttavia superare il limite di un milione di euro per ogni impresa. Non è ancora chiaro se questa somma sia riferita al singolo esercizio o all'intera durata della sovvenzione. A prevederlo è il maxiemendamento al di 78/2010, approvato dal Senato, che "apre" alle reti d'impresa ovvero a quegli accordi sinergici con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, capacità innovativa e competitività sul mercato. Una sfida dell'economia globale divenuta opportunità per coloro che dimostreranno attitudine a superare i confini della propria azienda, sotto il profilo geografico, di processo e di prodotto e, quindi, anche oltre i distretti industriali a cui le reti d'impresa si ispirano. Con un intervento sulla norma originaria, il maxiemendamento ha anche tracciato un percorso più preciso sulla strada della deframmentazione del panorama imprenditoriale italiano definendo, peraltro, un processo di aggregazione che non incida sulla nota ritrosia degli imprenditori nostrani a modificare la governarce della propria impresa. E' stata inoltre prevista la facoltà di conferire i poteri di gestione e di rappresentanza a un soggetto che, agendo in qualità di mandatario, fungerà da organo comune per l'esecuzione del contratto di rete nonché stabilito l'obbligo di iscrizione del contratto nel Registro delle imprese, presso cui è iscritto ciascun partecipante, da cui deriva l'efficacia costitutiva e nello stesso tempo regolativa della rete, che decorre infatti dall'ultima iscrizione presso questo registro. Per usufruire delle agevolazioni fiscali il contratto di rete, da redigere per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, oltre a definire un programma per la realizzazione degli investimenti deve istituire un fondo patrimoniale comune a cui destinare le quote di utili. Alternativamente il conferimento degli utili può essere effettuato nei confronti di un patrimonio destinato costituito in base all'articolo 2447-bis lettera a) del Codice civile ma in questo caso nella rete deve essere coinvolta almeno una società per azioni. In particolare la quota degli utili che le imprese conferiscono al fondo o al patrimonio destinato concorrono alla formazione del reddito se accantonati ad apposita riserva e utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero se viene menò l'adesione al contratto di rete. A tal fine si ritiene che per gli imprenditori individuali e le società di persone aderenti alla rete possa farsi riferimento, in sostituzione del bilancio di esercizio, a un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i dati interessati, come già avvenuto con la legge 185/2008 sulla rivaluazione degli immobili. Il maxiemendamento ha anche previsto che l'agevolazione può essere fruita nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo (o al patrimonio destinato) senza incidere quindi sull'acconto delle imposte dirette degli esercizi successivi in cui la sovvenzione sarà ancora operativa. I criteri, i limiti e le modalità di attuazione saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Infine per usufruire delle agevolazioni fiscali il contratto, con specifico riferimento agli investimenti previsti dal programma comune di rete, deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale, muniti dei requisiti previsti con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze ovvero, invia sussidiaria, da organismi pubblici individuati con medesimo decreto. Fonte: Il Sole 24 Ore
Finanze Business