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19 settembre 2011

Misure in materia di contenimento dell'evasione fiscale

Il limite all'uso di contante, assegni e libretti di deposito scende a Euro 2.500. Il giro di vite realizzato dall'art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (cd. "manovra bis" o "manovra di ferragosto") - pubblicato nella G.U. n. 188 del 13 agosto 2011 - individua alcune misure mirate, in materia di "contenimento" dell'evasione fiscale, potenziando alcuni strumenti di contrasto già esistenti. A tal riguardo, si segnala che il limite all'uso di contante, assegni e libretti di deposito scende a Euro 2.500; sono state definite significative sanzioni per i professionisti che non rilasciano fatture o ricevute, fino alla sospensione dall'Ordine di appartenenza; è stato sancito che la preclusione all'accertamento attraverso gli studi di settore opera solo nel caso in cui il contribuente, che è congruo ai risultati di Gerico, lo è stato anche l'anno precedente. LIMITE all'USO del CONTANTE E' il caso di ricordare che dal 2007 la soglia per l'utilizzo del denaro contante è stata modificata in quattro circostanze: il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in vigore dal 29 dicembre 2007, inizialmente prevedeva il limite di Euro 5.000; il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, in vigore dal 25 giugno 2008, ha innalzato tale soglia a Euro 12.500. A distanza di un biennio il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, il limite in argomento è stato nuovamente abbassato a Euro 5.000. Infine, con la manovra ferragostana in commento l'"asticella" è stata fissata a Euro 2.500, che è diventata immediatamente operativa, vale a dire dal 13 agosto 2011, data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. E’ sufficiente che una persona effettui acquisti per contanti, al di sopra di Euro 2.499 euro, di beni o servizi, ancorchè regolarmente fatturati, affinchè si integri la violazione. Allo stesso modo, perfino il prestito tra familiari, effettuato per contanti ed al di sopra della soglia, secondo tale norma è vietato. In altri termini, ciò implica il dimezzamento della soglia (da Euro 5.000 a Euro 2.500) per le ipotesi di limite all'utilizzo del denaro contante (co. 1, art. 49), emissione di assegni privi della clausola di non trasferibilità (co. 5 e 8, art. 49) e saldo dei libretti di deposito al portatore (co. 12 e 13, art. 49). Dal 13 agosto, pertanto, è fatto divieto - oltre all'uso del contante sopra soglia - anche di emettere assegni bancari o circolari non recanti la clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a Euro 2.500. Inoltre, la novella ha previsto che i libretti di deposito bancario o postale al portatore - che alla data del 13 agosto u.s. avessero un importo di saldo superiore alla soglia di Euro 2.499 - dovranno essere estinti definitivamente ovvero è necessario che si riduca il saldo entro tale soglia, avendo tempo fino al 30 settembre p.v.